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Giudice sportivo: multa di 5mila euro a Catanzaro e Crotone

09-11-2022 15:32 - Sport
Gara a porte chiuse per i rossoblu, tre giornate a mister Lerda e inibizione fino al 7 febbraio 2023 per il dg rossoblu Vrenna.
Una multa di 5mila euro per Catanzaro e Crotone, ed ai rossoblu l’obbligo di giocare una partita a porte chiuse: è quanto ha deciso il giudice sportivo Stefano Palazzi in merito al derby di domenica scorsa. Queste le motivazioni che hanno portato alla decisione:

AMMENDA € 5000 E OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
CROTONE
A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell’Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere sei petardi all’interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo);
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in plastica;
D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all’interno della tribuna loro riservata.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell’Ordine.
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società CROTONE a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata.

AMMENDA € 5000
CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1 – dal Settore Distinti al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del riscaldamento pre-gara, sul terreno di giuoco una monetina da 50 centesimi senza colpire alcuno; al rientro delle squadre negli spogliatoi per l’intervallo, due monetine da 50 centesimi senza colpire alcuno; al 13° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica semipieno all’indirizzo dell’allenatore del Crotone senza colpirlo; al termine della gara, un carica batterie per cellulare, un accendino e due arance senza colpire alcuno e sette bicchieri di birra di cui uno ha colpito un dirigente della Squadra avversaria;
2- dal Settore Curva “Massimo Capraro”, durante la gara, sedici bicchieri vuoti di plastica, due lattine vuote e circa quaranta contenitori vuoti di caffè “Borghetti”;
3- dalla Tribuna Ovest laterale al 66° minuto circa una monetina da 50 centesimi all’indirizzo dell’assistente arbitrale n. due senza colpirlo.
75/220
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco due fumogeni al 45° minuto del primo tempo ed al 24° minuto del secondo tempo circa ed un fumogeno al 44° minuto del primo tempo sul terreno di gioco.
C) per avere circa cinquanta dei mille sostenitori posizionati nel Settore Distinti, al rientro della squadra ospite dal riscaldamento, intonato cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori tutti percepiti da tutti i Rappresentanti della Procura Federale ma provenienti soltanto da una piccolissima minoranza dei tifosi presenti in quel settore (cinquanta su mille), quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose quanto ai lanci di oggetti, ulteriori rispetto alla mera circostanza che con un bicchiere è stato attinto un Dirigente avversario (r. proc. fed., r.c.c., r.a.a.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2023
RAFFAELE VRENNA (CROTONE)
A) per avere, all’ 83°minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti;
B) per avere, all’88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2023
DIEGO FORESTI (CATANZARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti.
Misura sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle parole proferite (r. proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE
FRANCO LERDA (CROTONE)
A) per avere tenuto, al 43° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall’area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall’arbitro;
B) per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell’Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall’Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria e, al contempo, un’espressione blasfema.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE
RICCARDO GATTI (CATANZARO)
per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIETRO IEMMELLO (CATANZARO)
per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irriguardose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).



Fonte: Redazione
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